STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

è costituita, NEL RISPETTO DEL Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata “Il Melograno – Centro Informazione Maternità e nascita” con sede legale in Monterotondo Via Gramsci, 29/A chiamata in seguito brevemente Il Melograno.

Art. 2 – SCOPI

Il Melograno è un’associazione assistenziale e culturale di promozione e utilità sociale, apartitica e senza fini di lucro. Le finalità che si propone sono in particolare:

  1. promuovere idee nuove e antiche sull’importanza del concepimento, della gravidanza, del parto, del bonding, dell’allattamento e del primo periodo di vita nella formazione della persona;

  2. contribuire alla trasformazione dell’attuale modalità con cui viene gestita la gravidanza, il momento del parto e l’accoglienza al neonato, affinché i veri protagonisti di tale evento possano vivere l’attesa e l’incontro nella piena espressione di sé, nel rispetto dei propri bisogni e delle proprie scelte;

  3. promuovere una cultura della care centrata sui bisogni e sulla reale scelta informata dell’individuo e della coppia in ogni momento della vita ed in special modo durante la maternità, la nascita, la prima infanzia, poiché momenti privilegiati di empowerment;

  4. offrire spazi per l’espressione e l’elaborazione di sé: della propria nascita, della propria infanzia, della propria vita;

  5. promuovere l’attenzione a sé ed al proprio corpo, all’ascolto ed alla “lettura” di sé, alla e nella relazione con l’altro; promuovere quindi anche un nuovo modo di essere con il bambino, attraverso lo scambio e l’ascolto profondo, il contatto corporeo ed emozionale, nel rispetto dei tempi e dei bisogni dell’altro;

  6. promuovere una cultura del femminile e del maschile, della polarità e della ciclicità come naturale impulso vitale; offrire uno spazio per ogni ciclo vitale;

  7. riportare accanto alle donne le figure professionali da sempre presenti nei secoli e tipicamente femminili, quali l’ostetrica, l’operatrice domiciliare, ecc, e garantire la continuità dell’assistenza nell’intero periodo che va dalla gravidanza, al parto, al puerperio, ai primi anni di vita del figlio;

  8. promuovere una miglior qualificazione e formazione degli operatori nel campo della maternità, della nascita e della prima infanzia; promuovere la diffusione dei saperi, delle esperienze, la creazione di reti per non “rimanere gocce nel mare” ma “essere onde che traversano gli oceani”;

  9. promuovere la diffusione delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, espresse nel documento “Tecnologie appropriate per la nascita – maggio 1985, della legge regionale del Lazio n del 1985, e di ogni altra informazione o ricerca rilevante;

  10. offrire alle donne, agli uomini e ai bambini, servizi, luoghi e occasioni di incontro che permettano loro di soddisfare le proprie esigenze ed i propri desideri nel rispetto delle proprie scelte, della propria individualità, della propria cultura; soprattutto nei confronti delle donne (o dei soggetti) in difficoltà e con disagio di varia natura, anche sociale e psicologica;

  11. promuovere una maggiore consapevolezza nell'uso dei servizi socio-sanitari e sviluppare la prevenzione e l'autogestione della propria salute;

  12. promuovere maggiore consapevolezza di sé, anche attraverso metodi di cura e di “ascolto”, che portano l’attenzione all’individuo nella sua globalità, nella sua interezza di mente e corpo;

  13. favorire la condivisione tra donne e tra famiglie delle esperienze legate alla maternità ed alla paternità, favorire lo stabilirsi di una rete sociale intorno e tra le famiglie, le donne, gli uomini, per ricreare un tessuto sociale a sostegno della coppia e del ruolo genitoriale;

  14. realizzare tra gli organismi associati iniziative di collegamento e coordinamento per la migliore conduzione delle attività;

  15. rappresentare gli associati nei rapporti con istituzioni nazionali, regionali e locali.

Art. 3 Gli scopi dell’Associazione verranno perseguiti attraverso le seguenti attività:

  1. organizzazione ed offerta di forme di assistenza socio-sanitaria ai soci nel periodo pre, peri e post natale (dalla gestazione a dopo il parto e nella prima infanzia) e in altri momenti della vita che siano studiate, elaborate ed organizzate dai soci stessi e con l’apporto e l’esperienza di operatori specializzati, anche attraverso la formazione di “gruppi”;

  2. l’organizzazione di corsi pre e post parto, puerperio, allattamento, alimentazione, pratica di tecniche di rilassamento e massaggio, ecologia domestica, casa sicura, elementi per l’arredo sicuro ed ecologico di spazi adibiti alla prima infanzia;

  3. organizzazione ed offerta di corsi di formazione professionale ed aggiornamento, seminari e giornate di studio;

  4. organizzazione ed offerta di attività scolastiche di prevenzione ed informazione anche su problemi dell’età evolutiva e dell’adolescenza;

  5. diffusione di un’attenzione alle tematiche della gravidanza, della nascita, della prima infanzia, dell’adolescenza, della salute e di altre inerenti ed organizzazione di iniziative, incontri, dibattiti, convegni, forum, interventi sul territorio, nonché pubblicazione di opuscoli, libri e materiale informativo di vario genere;

  6. approfondimento dei problemi della maternità, della prima infanzia e dei periodi “critici” della vita, studio e ricerca, in particolare per quanto riguarda la realtà dei servizi pubblici e privati esistenti;

  7. la fornitura agli associati di materiale, documenti, bibliografia ritenuti utili per la crescita dell’associazione e per la realizzazione dei suddetti scopi;

  8. la divulgazione di notizie e informazioni relative ai nuovi contatti, alle esperienze e sperimentazioni relative alle attività di competenza;

  9. il sostegno da parte degli operatori dell’associazione sia telefonicamente che personalmente alle esigenze d’ informazione e di ascolto sui temi legati alla maternità, al puerperio, all’allattamento ed agli altri momenti critici della vita;

  10. l’apertura di uno spazio alternativo al consumismo tramite la commercializzazione di prodotti artigianali o agricoli di propria produzione o acquistati nel territorio nazionale o all’estero e la creazione di uno “spazio” di scambio tra soci.

Le iniziative adottate sulla base di norme di carattere nazionale indicate non sono tassative, ma hanno un valore indicativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività.

L’associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti a concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali assumendo anche interessenza e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in associazioni e movimenti che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all’attività sociale.

L’associazione potrà istituire rapporti di consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati qualora gli esiti di tali rapporti contribuiscano allo sviluppo e divulgazione degli scopi dell’associazione.

Art. 4 L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 –SOCI

Possono ottenere la qualifica di socio tutti coloro i quali assumono come propri gli scopi dell’Associazione e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Acquista la qualità di socio colui il quale ne faccia domanda al Consiglio. All’atto della domanda l’associato deve versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio. La domanda di adesione è soggetta all’approvazione insindacabile del Consiglio stesso, il quale delibera l’ingresso del nuovo socio, con validità dal momento della domanda, nella prima riunione tenuta dopo la presentazione della domanda di adesione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Sono previste tre categorie di soci: ordinari (coloro i quali versano la quota associativa annualmente stabilita dall’assemblea), sostenitori (coloro i quali oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), benemeriti (persone nominate tali dall’assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione). È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il contributo associativo è intrasmissibile.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Gli aderenti svolgeranno la propria attività all’interno dell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione della disponibilità personale. Hanno altresì il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. L’associazione potrà, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 6 I soci cessano di appartenere all’Associazione per i seguenti motivi:

  1. recesso del socio, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

  2. decadenza, nel caso in cui non sia in regola con il pagamento delle quote annuali sociali;

  3. esclusione nei casi in cui:

  1. non osservi la deliberazione dell’Assemblea o del Consiglio o non adempia agli obblighi di collaborazione assunti con l’Associazione senza giustificato motivo;

  2. fomenti dissidio disordini tra i soci o svolga attività in contrasto con quelle dell’Associazione

L’esclusione e la decadenza sono rispettivamente rilevati e deliberati dal Consiglio a suo insindacabile giudizio.

Art. 7 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai versamenti delle quote sociali e da ogni provento o contributo che pervenga sia da soci che da terzi ai sensi della L.383/2000. E’ in ogni modo escluso che i proventi delle attività siano divisi tra i soci, neppure in forme indirette. La consistenza del patrimonio viene determinata ogni anno attraverso la redazione, effettuata a cura del Consiglio, di un bilancio consuntivo relativo al periodo coincidente con l’anno solare precedente, definito esercizio, entro sei mesi dal termine dello stesso.

L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste nel precedente art. 3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio verrà devoluto ad altro ente pubblico o privato avente finalità sociale analoga.

Art. 8 Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l’Associazione ha facoltà di avvalersi dell’opera di terzi, di dare in concessione a terzi parte dei servizi o delle attività svolte, di concedere beni e spazi dell’Associazione in uso a terzi al fine di reperire i fondi necessari all’attuazione degli scopi sociali, di avviare attività ed iniziative di qualunque tipo, in linea con gli scopi dell’Associazione stessa, anche a carattere commerciale, al fine di promuovere, finanziare e divulgare l’attività istituzionale.

Art. 9 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea;

  2. il Consiglio;

  3. il Presidente

Art. 10 – ASSEMBLEA

L’Assemblea dei soci viene convocata dal Consiglio mediante affissione presso la sede sociale almeno 5 giorni prima della data prevista per l’Assemblea. Essa è validamente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. è presieduta dal Presidente, o in mancanza da un socio eletto dai soci presenti all’Assemblea stessa. Dell’Assemblea viene redatto verbale su apposito libro a cura di un segretario eletto dall’Assemblea. Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Essa delibera:

  1. l’approvazione del bilancio consuntivo;

  2. le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione;

  3. gli indirizzi di carattere generale.

Art. 11 – IL CONSIGLIO

Il Consiglio è composto da 3 a 7 soci eletti dall’Assemblea. L’Assemblea decide contestualmente il numero di membri da eleggere. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 12 Il Consiglio si riunisce, almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero e devono essere verbalizzate in un apposito registro a cura del segretario nominato nella riunione stessa. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Esso ha il compito di:

  1. ammettere nuovi soci ordinari

  2. predisporre il bilancio consuntivo d’esercizio

  3. attuare le delibere dell’Assemblea

  4. gestire il patrimonio sociale, attraverso ogni attività consentita dallo Statuto, al fine del perseguimento delle finalità istitutive

  5. concludere contratti, effettuare alienazioni e concessioni, promuovere ed attuare iniziative di ogni tipo che vengano ritenute idonee al perseguimento degli scopi dell’Associazione

  6. scegliere i collaboratori terzi di cui avvalersi.

Il Consiglio può deliberare di delegare parte delle sue attività o incarichi specifici al Presidente o ad altro suo membro appositamente nominato. Il Membro del Consiglio che intenda dissociarsi dalla deliberazione del Consiglio deve farne menzione nel verbale redatto nelle riunioni.

Art. 13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio fra i suoi membri. Egli ha la rappresentanza legale e la firma sociale e risponde degli atti compiuti in nome e per conto dell’Associazione, in solido con il Consiglio, esclusi eventuali dissociati, se ha agito in ottemperanza ad una deliberazione di quest’ultimo.

Presiede e convoca il Consiglio e l’Assemblea. Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Art. 14 Le cariche associative sono gratuite.

Art. 15 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L’assemblea provvederà altresì a nominare uno o più liquidatori per le operazioni necessarie, nonché l’ente pubblico o privato avente finalità sociale analoga, a cui sarà devoluto il patrimonio residuo. Le relative spese saranno sostenute dall’associazione con il suo patrimonio.

Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile. 

Art. 16 L’estinzione dell’associazione avviene nei casi previsti dall’art.27 del Codice Civile.

Art. 17 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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